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Codice del turismo

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Il 21 giugno scorso è entrato in vigore il “Codice del Turismo” (D. Lgs. 79/11).

Tra le varie materie disciplinate, trova per la prima volta specifica e formale regolamentazione il “danno da vacanza rovinata”.

All’art. 47 del Codice del Turismo si stabilisce che nel caso in cui l’inadempimento o l’ errata esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico acquistato non siano di scarsa importanza, il turista ha diritto ad un risarcimento del danno, la cui entità sarà naturalmente correlata al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta.

Tale richiesta di risarcimento del danno è soggetta tuttavia ad un termine di prescrizione, decorso il quale il diritto stesso al risarcimento si estingue e la domanda non potrà pertanto essere accolta.

In particolare, il danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza.

Tutti i danni che invece attengono al contratto di trasporto (es. viaggio aereo, treno, etc.) eventualmente compreso nel pacchetto turistico, si prescrivono nel termine di un anno (ovvero diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori dai confini dell’Europa), applicandosi in tal caso l’art. 2951 c.c..

Va ricordato che le domande di risarcimento del danno da vacanza rovinata rientrano tra quelle per le quali è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione, disciplinato dal D. Lgs. 28/10, che costituisce condizione di procedibilità per il vero e proprio giudizio avanti all’Autorità Giudiziaria.

Il riconoscimento avvenuto, per mezzo dell’entrata in vigore del recente Codice del Consumo, della risarcibilità del danno da vacanza rovinata renderà certamente più agevoli i giudizi che in futuro saranno instaurati da turisti insoddisfatti, sebbene già da anni ormai, la giurisprudenza fosse concorde nel riconoscere tale tipologia di danno.

Tra le molte sentenze intervenute sul punto, si ricorda ad esempio la n. 5189/10, secondo cui “L’organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico, assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi che vanno esattamente adempiuti, sulla base di quanto il turista vede sui depliant illustrativi”.