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Pubblicità  ingannevole

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  1. non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, e cosí via.);
  2. caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l'uso, prove o controlli, ecc);
  3. prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi;
  4. identità, qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario, ovvero dell'autore o committente della pubblicità;
  5. uso improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili;
  6. pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;
  7. pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti;
Se ritieni di aver assistito ad una pubblicità ingannevole, inviaci una segnalazione all'ìndirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , evidenziando tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione. È necessario inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. Per le pubblicità trasmesse in TV o via radio, va specificata l'emittente, il giorno e l'ora di diffusione del messaggio. Per le pubblicità diffuse via internet, va inviata copia delle pagine del sito, nonchè indirizzo del sito, giorno e ora del rilevamento. Per le pubblicità telefoniche occorre un resoconto dettagliato della chiamata ricevuta specificando, se possibile, luogo, giorno e ora della telefonata e numero del telefono chiamato
 

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Istituto per la Difesa del Consumo svolge la propria attività  on line dall'aprile 2008. Ad oggi oltre 8.500 utenti sono diventati nostri associati (dato aggiornato al 31 maggio 2010).

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