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Viaggi e turismo

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In tutti i casi in cui sia configurabile un inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita di un pacchetto turistico, sia il tour operator che il venditore (l'agenzia di viaggi) sono tenuti a prestare congruo risarcimento al cliente, che a causa di disagi e disservizi non abbia potuto godere appieno dei benefici e dei servizi acquistati ed, in particolare, non abbia potuto trarre dalla vacanza quel rilassamento e quello svago ricercato.

Non solo, quindi, è possibile chiedere il risarcimento dai danni patrimoniali subiti, ma è possibile ottenere il risarcimento anche dei danni morali per la delusione e frustrazione conseguente alla mancato godimento della vacanza.

Il danno patrimoniale potrà essere agevolmente valutato in ragione del costo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico, mentre toccherà al giudice valutare secondo equità l'importo da risarcire a titolo di danno morale. In questa valutazione discrezionale, il giudice dovrà certamente tener conto delle aspettative oggettivamente legate al viaggio  perchè legate, ad esempio, ad un particolare periodo dell'anno o della vita (una vacanza estiva o un viaggio di nozze).

Durante il soggiorno sarà opportuno (con lungimiranza!) raccogliere dati, e magari riscontri fotografici, utili per la successiva oggettiva rappresentazione dei disagi patiti. Al rientro, entro dieci giorni, il consumatore dovrà inviare, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'agenzia di viaggi e al tour operator, una richiesta bonaria,  per il risarcimento dei danni sofferti. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo o al consumatore sia negata ogni forma di risarcimento, questi potrà ricorrere alla tutela giudiziaria. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive, se non esercitato, entro il termine di un anno dal rientro dal viaggio.

 

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