L’assicurazione contro i danni causati a terzi richiede (cosi come previsto dall’art. 1917 c.c.) la sussistenza di colpa lieve o di colpa grave, tuttavia nel caso in cui l’assicurato agisca accettando il rischio di provocare il danno (con una condotta che configura il c.d. dolo eventuale) si verifica l’ipotesi di