Mail
800 810 299
06.99332313

Il Codice del Consumo

E-mail Stampa PDF
Il Codice del Consumo è stato approvato con Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2005 n. 235 ed è entrato in vigore in data 23 ottobre 2005.
Con l'approvazione del Codice del Consumo sono state riformate e raccolte in un unico codice tutte quelle disposizioni - ora abrogate - che in precedenza erano frammentariamente contenute in altri testi legislativi (quali il dpr n. 224/1998 in materia di prodotti difettosi, il D. Lgs n. 185/1999 in materia di contratti a distanza, il D. Lgs, 74/1992 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa).


Principi ispiratori del Codice del Consumo

L'art. 2 del Codice del Consumo afferma: "Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni".


Definizioni

- consumatore o utente è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
- professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario.


Diritti fondamentali dei consumatori

Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.


Interpretazione

In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore


Clausole nulle

Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
 

forum

Chi siamo

Istituto per la Difesa del Consumo è un'associazione senza fine di lucro, di consumatori ed utenti, attiva in tutto il territorio nazionale. Lo scopo dell'associazione è quello offrire ai propri associati assistenza legale altamente qualificata a costi...altamente ridotti!
Il principio è semplice: in tanti si può scegliere il meglio e si può risparmiare.
Istituto per la Difesa del Consumo svolge la propria attività  on line dall'aprile 2008. Ad oggi oltre 8.500 utenti sono diventati nostri associati (dato aggiornato al 31 maggio 2010).

collabora
numero verde



Media

I consulenti legali di Ricorsi.net ospiti di Agorà  per rispondere alle domande del pubblico in materia di multe e ricorsi

Dicono di noi

Il Tempo (31.07.08)
articolo

Chi è online

 10 visitatori online

Sondaggio

Per i tuoi acquisti on line paghi con