Chi non può ricevere per testamento

ricevere per testamento

Gli articoli 596-598 del Codice Civile mirano a tutelare l’autonomia testamentaria del defunto nei confronti di determinati soggetti, quali tutori, notai, pubblici ufficiali: questi, infatti, in ragione della loro funzione, potrebbero condizionare il disponente e ottenere benefici impropri.

Tutori e Protutori

L’articolo 596 del Codice Civile disciplina l’incapacità ricettiva per atto testamentario del tutore e del protutore nei confronti della persona sottoposta a tutela. Le disposizioni in favore di questi risultano nulle se sono state predisposte successivamente alla loro nomina, salvo il caso in cui il tutore o il protutore sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del disponente.

Le “persone sottoposte a tutela” sono il minore, l’interdetto giudiziale o legale. In base al rinvio operato dall’articolo 411, comma 2, del Codice Civile, l’articolo 596 si applica anche all’amministratore di sostegno. Risultano quindi efficaci le disposizioni testamentarie e gli accordi in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado, coniuge o convivente stabile del beneficiario.

Notai e Pubblici Ufficiali

L’articolo 597 del Codice Civile stabilisce l’incapacità ricettiva del notaio o di altro pubblico ufficiale che abbia ricevuto il testamento pubblico: “risultano nulle le disposizioni in favore del notaio o di altro pubblico ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero in favore di alcuno dei testimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo”.

La norma salvaguarda il principio di ordine pubblico dell’autonomia testamentaria. I divieti sono motivati dal timore del potenziale condizionamento o suggestione che determinati soggetti possano aver esercitato sul disponente. Notaio e testimoni sono coloro che certificano la corrispondenza tra il contenuto dell’atto mortis causa e quanto dichiarato dal disponente. La loro incapacità ricettiva assicura l’autenticità e spontaneità della volontà testamentaria.

Il Redattore Materiale (collaboratore grafico)

Nell’articolo 598 del Codice Civile si prevede la nullità delle disposizioni testamentarie in favore del redattore materiale, ovvero l’autore fisico della stesura del testamento segreto e del notaio cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

Il significato della norma consiste nella tutela dell’autonomia testamentaria, poiché questi soggetti, per il loro ruolo tecnico, potrebbero aver condizionato la volontà del defunto al fine di essere avvantaggiati nell’atto mortis causa.

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