Sintesi dei contenuti
ToggleUn cliente bancario può avere la necessità di recuperare informazioni su operazioni effettuate in passato, ad esempio per verificare un pagamento, ricostruire una movimentazione contestata o raccogliere documentazione per fini fiscali o giudiziari. In questi casi è fondamentale conoscere i diritti del correntista in merito ai documenti bancari, nonché gli obblighi informativi a carico dell’istituto di credito.
Il diritto di accesso alla documentazione bancaria
Il riferimento normativo principale è l’articolo 119, comma 4 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), secondo cui:
“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.”
📌 Punti salienti:
- Il diritto si estende anche agli eredi e agli amministratori di sostegno o curatori.
- Riguarda singole operazioni (es. prelievi, versamenti, addebiti), non necessariamente l’intero estratto conto.
- Il termine massimo per l’evasione della richiesta è 90 giorni.
- Le copie sono fornite a spese del richiedente, ma tali costi devono essere congrui e trasparenti.
Accesso gratuito ai dati personali trattati dalla banca
Oltre al diritto sancito dal TUB, esiste un diritto di accesso ai dati personali disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR. Il cliente ha infatti il diritto di ottenere gratuitamente le informazioni sui dati trattati dalla banca, in particolare:
- movimenti effettuati;
- acquisti di titoli;
- accrediti e addebiti;
- dati identificativi delle controparti;
- eventuali profilazioni effettuate.
Questo è stato chiarito anche dalla delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 17 luglio 2008, secondo cui l’accesso ai dati personali deve essere gratuito, salvo richieste manifestamente infondate o eccessive (art. 12 GDPR).
Obblighi della banca nella produzione dei documenti
L’istituto di credito ha l’obbligo di conservare la documentazione bancaria per almeno dieci anni, come previsto:
- dall’art. 2220 c.c. (conservazione delle scritture contabili),
- e dall’art. 119 TUB.
In caso di rifiuto, ritardo o omissione, il consumatore può:
- inoltrare un reclamo scritto alla banca, che deve rispondere entro 60 giorni (Delibera CICR 18.6.2009);
- rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
- agire in giudizio, eventualmente chiedendo l’adozione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. o art. 198 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003).
Giurisprudenza rilevante a tutela del correntista
- Cass. Civ. n. 11004/2017: ha confermato che il diritto all’accesso ex art. 119 TUB è irrinunciabile e imprescrittibile entro il limite decennale.
- Cass. Civ. n. 24509/2010: ha sancito che la mancata esibizione della documentazione può comportare l’inversione dell’onere della prova a danno della banca.
- ABF – Collegio di Milano, decisione n. 3677/2016: ha stabilito che il costo per la produzione dei documenti dev’essere contenuto e proporzionato, a tutela del diritto d’informazione del cliente.
Tutela del consumatore: come comportarsi in caso di difficoltà
Se la banca ritarda o ostacola l’accesso ai documenti, è consigliabile:
- Presentare reclamo all’Ufficio Reclami della banca e successivamente all’ABF.
- Formalizzare una richiesta scritta dettagliata (meglio via PEC o raccomandata A/R);
- Richiamare espressamente l’art. 119 TUB e/o gli artt. 15-20 del GDPR;
- Allegare eventuali deleghe o certificati di eredità in caso di richiesta da parte di terzi legittimati;
🔍 FAQ – Documenti banca
1. Posso chiedere alla banca l’estratto conto di 10 anni fa?
Sì. La banca è obbligata a fornirti copia delle operazioni effettuate fino a 10 anni prima, secondo l’art. 119 TUB.
2. L’accesso ai documenti bancari è gratuito?
Solo l’accesso ai dati personali è gratuito (es. GDPR). La copia della documentazione bancaria può prevedere costi, purché congrui.
3. Cosa succede se la banca non risponde entro 90 giorni?
Puoi presentare un reclamo, rivolgerti all’ABF o agire in giudizio con un’istanza di esibizione.
4. Gli eredi possono richiedere documenti bancari?
Sì, come previsto dall’art. 119 TUB. Devono dimostrare la loro qualità (certificato di successione, atto notorio, ecc.).
5. Posso ricevere i documenti in formato digitale?
Sì, su richiesta. La banca è tenuta a fornire la documentazione in formato accessibile e non necessariamente cartaceo.
