Sintesi dei contenuti
ToggleQuando si affronta il tema dell’eredità dei figli naturali, si fa riferimento ai diritti successori dei figli nati al di fuori del matrimonio. In passato, tali figli erano soggetti a una normativa fortemente discriminatoria rispetto ai figli legittimi. Tuttavia, grazie a un progressivo percorso di riforma, culminato nella legge n. 219/2012 e nelle modifiche al Codice Civile apportate dal D.Lgs. 154/2013, il legislatore ha compiuto importanti passi verso l’equiparazione tra figli nati dentro e fuori dal matrimonio. Ciò nonostante, in alcuni casi specifici persistono sfumature giuridiche che è utile conoscere per comprendere appieno il quadro successorio.
Chi sono i figli naturali e come vengono riconosciuti
I figli naturali sono i figli nati da una coppia non coniugata. L’acquisizione dello status giuridico di figlio avviene attraverso:
- Riconoscimento volontario, da parte di uno o di entrambi i genitori, con atto formale;
- Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, nei casi in cui il genitore non provveda spontaneamente.
Gli articoli 250 e seguenti del Codice Civile regolano le modalità, i tempi e gli effetti del riconoscimento, e distinguono tra:
- Figlio naturale riconosciuto e non riconosciuto;
- Figlio riconoscibile (ossia giuridicamente riconoscibile) e non riconoscibile (es. figlio incestuoso);
- Figlio legittimato attraverso matrimonio o per effetto di provvedimenti giudiziari.
Queste differenziazioni, pur avendo perso gran parte del loro valore discriminatorio, incidono ancora su alcuni aspetti della successione ereditaria.
Successione ed eredità dei figli naturali: diritti e limiti
I figli naturali riconosciuti
Un figlio naturale riconosciuto ha oggi sostanzialmente gli stessi diritti successori di un figlio legittimo. Può:
- Succedere per testamento;
- Succedere per legge nell’ambito della successione legittima;
- Ricevere la quota di legittima come legittimario;
- Succedere per rappresentazione in caso di premorienza, rinuncia o indegnità di un altro erede.
L’art. 258 del Codice Civile stabilisce però che il figlio naturale riconosciuto succede solo al genitore che lo ha riconosciuto, a meno che non sia stato legalmente riconosciuto anche dall’altro genitore. Non ha rapporti ereditari diretti con i parenti del genitore che non ha effettuato il riconoscimento, salvo diversa previsione testamentaria.
Il diritto di commutazione: una particolarità ancora vigente
Nel caso di concorso tra figli legittimi e figli naturali, il Codice Civile riconosce ai primi la facoltà di esercitare il diritto di commutazione, ovvero la possibilità di liquidare in denaro la quota spettante al figlio naturale. Il figlio naturale ha però diritto di opporsi a tale commutazione e, in tal caso, la controversia si risolve in sede giudiziale. Il giudice dovrà valutare diversi elementi, tra cui:
- I legami affettivi esistenti;
- La composizione e indivisibilità del patrimonio;
- Le condizioni economiche delle parti.
I figli naturali non riconosciuti
Il figlio non riconosciuto non può vantare alcun diritto ereditario, a meno che non ottenga il riconoscimento giudiziale di paternità/maternità (art. 269 c.c.). Senza tale passaggio, il figlio è considerato privo di status giuridico e dunque escluso dalla successione del genitore.
La tempistica dell’azione giudiziaria è fondamentale: deve essere esercitata entro i termini di legge, e richiede prove concrete della filiazione biologica.
I figli non riconoscibili: incesto e diritti limitati
I figli incestuosi, ovvero non riconoscibili per legge, possono tuttavia accedere a un legato ex lege in base agli articoli 580 e 594 c.c. In particolare, hanno diritto a un assegno vitalizio, equivalente alla quota di eredità che avrebbero ricevuto se fossero stati riconoscibili. Non sono eredi veri e propri, ma l’importo che spetta loro può incidere significativamente sulla massa ereditaria.
Condizione necessaria per accedere a questo legato è la certezza della procreazione biologica, accertata in base all’art. 279 c.c.
Secondo parte della dottrina, possono ottenere tale legato anche i figli che rinunciano volontariamente ad agire in giudizio per il riconoscimento.
Figli naturali legittimati: piena equiparazione ai figli legittimi
Il figlio naturale legittimato è colui che acquisisce lo status di figlio legittimo attraverso:
- Il matrimonio successivo dei genitori (art. 283 c.c.);
- Un provvedimento del giudice nei casi previsti dalla legge (art. 284 c.c.).
Questo figlio gode di tutti i diritti successori riconosciuti a un figlio legittimo:
- Piena partecipazione alla successione legittima;
- Quota di legittima come legittimario;
- Diritto a succedere per rappresentazione;
- Inesistenza del diritto di commutazione da parte di altri coeredi.
Successione per rappresentazione e figli naturali
La successione per rappresentazione è disciplinata dall’art. 467 c.c. e ha luogo quando un soggetto chiamato all’eredità non vuole o non può succedere. In tal caso, i suoi discendenti subentrano al suo posto, acquisendo la quota che gli sarebbe spettata.
Si applica:
- In linea retta: discendenti dei figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi;
- In linea collaterale: discendenti di fratelli e sorelle del defunto.
La rappresentazione è valida anche se il rappresentato ha rinunciato all’eredità o è stato dichiarato indegno nei suoi confronti, purché il rappresentante sia capace di succedere rispetto al de cuius.
L’accrescimento nella successione ereditaria
L’istituto dell’accrescimento entra in gioco quando:
- Due o più persone sono chiamate congiuntamente all’eredità;
- Una di esse non può o non vuole accettare;
- Non esistono condizioni per applicare la rappresentazione o la sostituzione.
La quota dell’erede mancante si distribuisce tra i coeredi rimasti, in proporzione alle loro quote. L’accrescimento si fonda sulla presunzione di volontà del testatore di favorire gli altri coeredi nel caso in cui uno venga meno.
Si verifica:
- Nella successione legittima, se più figli sono chiamati congiuntamente;
- Nella successione testamentaria, se gli eredi sono chiamati congiuntamente e non vi sono disposizioni sostitutive.
La sostituzione ordinaria: una clausola prevista dal testatore
L’art. 688 c.c. disciplina la sostituzione ordinaria, ovvero la designazione, da parte del testatore, di un sostituto che subentri all’erede originariamente chiamato in caso di premorienza, indegnità, rinuncia o altra causa di mancata accettazione.
Il sostituto assume l’intera posizione giuridica del sostituito, con tutti i diritti e doveri connessi. Questa clausola prevale su accrescimento e rappresentazione, ed è uno strumento importante per garantire la volontà testamentaria.
Diritti successori dei figli naturali non ancora nati
L’art. 462 c.c. stabilisce che possono succedere per legge o per testamento:
- I soggetti nati o concepiti al momento dell’apertura della successione;
- I non ancora concepiti, ma designati nel testamento come figli di una persona vivente al momento della morte del testatore.
Amministrazione dei beni dei nascituri
In questi casi si distingue tra:
- Concepiti: l’amministrazione spetta ai genitori (art. 643, comma 2 c.c.);
- Non concepiti: la rappresentanza è dei genitori; l’amministrazione dei beni è attribuita ai soggetti previsti dall’art. 642 c.c. (es. coeredi, sostituiti, accrescenti).
Queste norme garantiscono tutela anticipata ai diritti successori dei nascituri, pur nella complessità della loro posizione giuridica.
Eredità e diritti dei figli naturali oggi
L’attuale ordinamento giuridico ha fortemente ridotto le disparità tra figli legittimi e naturali in materia successoria, garantendo parità sostanziale ai figli riconosciuti e legittimati. Tuttavia, restano importanti differenze per i figli non riconosciuti o non riconoscibili, che devono essere attentamente valutate.
Per questo motivo, è fondamentale conoscere a fondo la normativa sull’eredità dei figli naturali, specialmente in fase di redazione di un testamento o nella gestione di una successione. Una corretta pianificazione e l’assistenza di un legale esperto possono evitare conflitti familiari e garantire il rispetto della volontà del de cuius.
Hai domande specifiche sull’eredità dei figli naturali o ti trovi in una situazione successoria complessa? Contattaci per una consulenza legale personalizzata e proteggi i tuoi diritti e quelli dei tuoi familiari.

