Per diversi anni la Carta docente è stata riconosciuta automaticamente ai docenti di ruolo, ma negata a una parte consistente degli insegnanti assunti con contratto a tempo determinato.
Una distinzione difficile da comprendere sul piano sostanziale: i supplenti partecipano alla vita scolastica, svolgono le medesime attività didattiche e sono chiamati ad aggiornare le proprie competenze professionali esattamente come i colleghi assunti a tempo indeterminato.
Da questa disparità di trattamento è nato un contenzioso che ha progressivamente coinvolto la giurisprudenza amministrativa, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte di Cassazione e numerosi Tribunali del lavoro.
In tale contesto, attraverso DifesaConsumatori.com abbiamo presentato circa un centinaio di ricorsi per il riconoscimento della Carta docente in favore di insegnanti precari. Tutti i procedimenti giunti finora a decisione si sono conclusi con l’accoglimento delle domande.
Il dato più significativo, tuttavia, non è soltanto numerico. Le decisioni ottenute mostrano una sostanziale continuità delle motivazioni, anche quando pronunciate da Tribunali differenti e con riferimento ad annualità o situazioni contrattuali diverse.
Da dove nasce l’esclusione dei docenti precari
La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è stata istituita dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 con la finalità dichiarata di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali.
La formulazione originaria della norma e i successivi decreti attuativi avevano però individuato come beneficiari i soli docenti di ruolo, compresi quelli con contratto part-time o ancora in periodo di prova.
Si determinava così una situazione particolare: un docente assunto a tempo indeterminato con orario ridotto riceveva la Carta per intero, mentre un docente precario impiegato a tempo pieno fino al termine delle attività didattiche poteva esserne completamente escluso.
Una prima estensione legislativa è intervenuta nel 2023 in favore dei supplenti con contratto annuale fino al 31 agosto. Continuavano, tuttavia, a rimanere esclusi i docenti con contratto fino al 30 giugno, nonostante si trattasse di incarichi destinati a coprire sostanzialmente l’intero anno scolastico.
Perché l’esclusione è stata considerata discriminatoria
Il punto centrale non consiste nel qualificare la Carta docente come una semplice integrazione retributiva.
La Carta è finalizzata alla formazione e all’aggiornamento professionale: acquisto di libri, pubblicazioni, strumenti informatici, iscrizione a corsi, master e altre attività utili alla crescita professionale dell’insegnante.
Proprio questa finalità rende difficile giustificare una distinzione basata esclusivamente sulla durata indeterminata o determinata del rapporto di lavoro. Anche il docente precario deve mantenere aggiornate le proprie competenze e garantire la qualità dell’insegnamento impartito agli studenti.
Il Consiglio di Stato aveva già evidenziato l’irragionevolezza di un sistema nel quale l’amministrazione utilizza personale non di ruolo per erogare il servizio scolastico, ma contemporaneamente lo esclude dagli strumenti destinati alla sua formazione. Una delle sentenze ottenute richiama, a questo proposito, il rischio di creare un vero e proprio «sistema a doppio binario», incompatibile con l’esigenza di assicurare la qualità complessiva dell’insegnamento.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con l’ordinanza del 18 maggio 2022 nella causa C-450/21, ha poi ricondotto la Carta del docente alle “condizioni di impiego” disciplinate dalla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Di conseguenza, il beneficio non può essere negato ai lavoratori a termine che si trovino in una situazione comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato per il solo carattere temporaneo del contratto.
L’intervento della Corte di Cassazione
Un passaggio decisivo è rappresentato dalla sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha chiarito che la Carta spetta non soltanto ai docenti con incarico annuale fino al 31 agosto, ma anche a quelli incaricati fino al termine delle attività didattiche, e quindi fino al 30 giugno.
La Cassazione ha inoltre precisato alcuni aspetti essenziali:
- non è necessario che il docente abbia presentato in precedenza una specifica domanda amministrativa al Ministero;
- il beneficio deve essere riconosciuto secondo il sistema proprio della Carta del docente;
- per chi è ancora inserito nel sistema scolastico, il diritto può essere soddisfatto mediante l’accredito sulla Carta;
- per chi è definitivamente uscito dal sistema scolastico può configurarsi una domanda risarcitoria;
- l’azione diretta a ottenere l’accredito della Carta docente è soggetta, in linea generale, alla prescrizione quinquennale.
Questi principi sono espressamente riassunti anche dalla Corte di Cassazione nella scheda ufficiale dedicata alla pronuncia.
Come abbiamo impostato i ricorsi
I ricorsi promossi attraverso DifesaConsumatori.com sono stati costruiti partendo dalla posizione concreta di ciascun insegnante.
È stato necessario ricostruire le annualità per le quali la Carta non era stata riconosciuta, la tipologia e la durata dei contratti, l’effettivo svolgimento del servizio e la permanenza del docente all’interno del sistema scolastico.
Quest’ultimo elemento è particolarmente importante. Secondo i principi affermati dalla Cassazione, il docente ancora iscritto nelle graduatorie, titolare di una supplenza o successivamente transitato in ruolo conserva un interesse attuale alla formazione e può ottenere l’attribuzione della Carta per le annualità non riconosciute.
Nei giudizi è stato inoltre necessario affrontare le eccezioni sollevate dal Ministero.
In una delle controversie decise dal Tribunale di Treviso, il Ministero aveva contestato sia la giurisdizione del giudice ordinario sia la propria legittimazione passiva. Il Tribunale ha respinto entrambe le eccezioni, osservando che la controversia riguarda un diritto soggettivo derivante dal rapporto di lavoro e che il soggetto tenuto al riconoscimento del beneficio è proprio il Ministero datore di lavoro.
Un diritto riconosciuto per l’intero importo
Un elemento comune alle pronunce è il riconoscimento della Carta nella misura piena prevista per ciascuna annualità oggetto del giudizio.
Non è stata accolta la tesi secondo cui il valore dovrebbe essere ridotto in proporzione:
- ai mesi effettivamente lavorati;
- al numero di ore settimanali;
- alla natura determinata del rapporto;
- alla circostanza che il contratto termini il 30 giugno anziché il 31 agosto.
La Cassazione ha ricondotto espressamente al beneficio sia gli incarichi annuali fino al 31 agosto sia quelli fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno, precisando anche che non assume rilievo la mancata presentazione di una precedente domanda al Ministero.
È possibile richiedere la Carta per gli anni passati?
Il fatto che l’anno scolastico sia terminato non comporta automaticamente la perdita del diritto.
Nelle sentenze del Tribunale di Treviso si legge che il carattere permanente della formazione impedisce di considerare il diritto estinto alla conclusione dell’annualità. Finché il docente rimane inserito nel sistema scolastico, permane infatti l’interesse a utilizzare le risorse per il proprio aggiornamento professionale.
Occorre però considerare la prescrizione.
Per la domanda di attribuzione della Carta in forma specifica, il termine indicato dalla Cassazione è quinquennale e decorre, a seconda dei casi, dal conferimento dell’incarico o dal successivo momento nel quale la piattaforma consentiva ai docenti di ruolo di accedere al beneficio per l’annualità considerata.
Diversa è la situazione del docente definitivamente uscito dal sistema scolastico. In tale ipotesi può essere proposta una domanda risarcitoria, rispetto alla quale la Cassazione ha indicato un termine prescrizionale decennale decorrente dalla fuoriuscita dal sistema, ferma restando la necessità di allegare e dimostrare il danno.
La normativa è cambiata, ma restano le annualità pregresse
A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 il legislatore ha esteso la platea dei beneficiari anche ai docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche e al personale educativo.
L’intervento è stato introdotto dal decreto-legge n. 127 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2025 (fonte: camera.it).
L’estensione legislativa rappresenta un adeguamento importante, ma non risolve automaticamente le omissioni relative alle annualità precedenti. Per gli anni nei quali il beneficio non era stato accreditato, la posizione del docente deve essere ancora valutata alla luce dei contratti sottoscritti, della prescrizione e della permanenza nel sistema scolastico.
La questione continua inoltre a evolversi. Nel luglio 2025 la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta anche sul tema dell’esclusione dei docenti incaricati di supplenze di breve durata, nell’ambito della causa C-268/24. Le posizioni relative alle supplenze brevi richiedono, tuttavia, una valutazione distinta e particolarmente attenta alla durata e alle caratteristiche complessive del servizio prestato.
Un risultato fondato sulla continuità delle motivazioni
Aver ottenuto l’accoglimento di tutti i ricorsi finora definiti è certamente un risultato rilevante.
Ciò che conferisce maggiore solidità al lavoro svolto, tuttavia, è la convergenza delle motivazioni adottate dai giudici: la formazione non è un’esigenza riservata ai soli docenti di ruolo; il carattere temporaneo del rapporto non giustifica automaticamente una disparità di trattamento; gli incarichi fino al 30 giugno possono essere comparabili a quelli dei docenti assunti a tempo indeterminato; il beneficio può essere riconosciuto anche per annualità pregresse, entro i limiti della prescrizione.
Le decisioni possono divergere su alcuni profili accessori. Ad esempio, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto gli interessi, mentre in una delle sentenze del Tribunale di Treviso essi sono stati esclusi sulla base della qualificazione dell’obbligazione come adempimento in forma specifica.
Il nucleo fondamentale del diritto alla Carta, invece, emerge con chiarezza e continuità.
Come verificare la propria posizione
Il docente che non abbia ricevuto la Carta per una o più annualità dovrebbe verificare, in particolare:
- le date di inizio e conclusione dei contratti;
- la tipologia di incarico, fino al 30 giugno o al 31 agosto;
- gli anni scolastici per i quali non è avvenuto l’accredito;
- l’eventuale presenza nelle graduatorie per le supplenze;
- l’esistenza di un nuovo incarico o il successivo passaggio in ruolo;
- la data dalla quale deve essere calcolata la prescrizione.
Non ogni posizione è necessariamente identica alle altre. Proprio per questo, prima di avviare il ricorso, è importante ricostruire con precisione la storia contrattuale del docente e individuare la domanda più corretta: attribuzione della Carta oppure, nei casi previsti, risarcimento del danno.
