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ToggleLa facoltà di disporre per testamento (ovvero di predisporre atti testamentari) rappresenta l’attitudine giuridica del soggetto a destinare validamente il proprio patrimonio per il periodo post mortem. Per il riconoscimento di tale facoltà, l’ordinamento esige la capacità giuridica del soggetto e la capacità naturale nel momento della predisposizione testamentaria. L’obiettivo del legislatore consiste nel riconoscere efficacia alla manifestazione testamentaria esclusivamente quando l’atto scaturisce da una determinazione libera e consapevole del disponente.
L’articolo 591 del Codice Civile individua i soggetti privi della capacità testamentaria:
- I soggetti non ancora maggiorenni;
- I soggetti sottoposti a interdizione per patologie mentali;
- Coloro che, pur non interdetti, risultino essere stati, per qualunque ragione, anche temporanea, privi della capacità di intendere e volere al momento della predisposizione testamentaria.
Le fattispecie elencate nell’articolo 591 presentano carattere esaustivo; non è quindi possibile ricorrere al procedimento analogico per identificare ulteriori situazioni di incapacità oltre quelle espressamente contemplate dal Codice Civile.
La Minore Età
Esclusivamente i soggetti maggiorenni possono disporre per testamento, acquisendo al raggiungimento del diciottesimo anno la capacità di agire. L’incapacità del soggetto minorenne è correlata al fattore anagrafico, elemento di facile accertamento. La circostanza che il minorenne dimostri particolare “maturità” o che abbia ottenuto autorizzazioni da chi esercita la potestà, non costituiscono elementi idonei a validare un atto testamentario predisposto da soggetto minorenne.
L’atto testamentario predisposto da minorenne può essere oggetto di impugnazione per incapacità del suo autore e tale impugnazione può verificarsi anche quando il minorenne decede dopo aver raggiunto la maggiore età. Se predisposto durante la minore età, quell’atto testamentario è stato creato da soggetto giuridicamente incapace.
L’Interdizione Giudiziale
Risultano privi della capacità testamentaria i soggetti sottoposti a interdizione per patologie mentali. Successivamente all’emanazione della sentenza di interdizione, il soggetto interdetto perde la facoltà di predisporre atti testamentari, essendo compromessa la piena consapevolezza dell’atto dispositivo mortis causa.
L’atto testamentario predisposto dall’interdetto deve considerarsi invalido; risulta irrilevante la dimostrazione che l’atto sia stato compiuto durante un momento di lucidità mentale. L’interdetto recupera la capacità testamentaria esclusivamente in caso di annullamento dell’interdizione (articolo 429 del Codice Civile).
Si evidenzia che l’articolo 591 del Codice Civile non include tra le cause di incapacità testamentaria l’interdizione legale prevista dall’articolo 39 del Codice Penale, applicata quale sanzione accessoria per condanne all’ergastolo o alla reclusione superiore ai cinque anni.
L’Incapacità Naturale
Costituisce una delle situazioni più complesse di incapacità testamentaria. Il Codice Civile non fornisce una definizione precisa dell’incapacità di intendere e volere. Il riferimento generico della norma a “qualunque ragione, anche temporanea” di incapacità fa considerare rilevanti non solamente le patologie mentali in senso stretto, ma anche quelle condizioni o stati, psichici e non, che presentano natura occasionale o momentanea.
Si configurano, ad esempio, l’abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti, stato febbrile delirante, sonnambulismo, condizioni emotive o passionali.
La giurisprudenza ha specificato come non sia necessario che l’incapacità di intendere e volere sia permanente o coinvolga la totalità della sfera psichica del soggetto, potendo assumere rilevanza anche un’alterazione puramente temporanea ed eventualmente parziale. L’anomalia o l’alterazione deve risultare sufficientemente grave da eliminare, con riferimento al momento della predisposizione testamentaria, la capacità di intendere e volere del soggetto, privandolo della consapevolezza del significato dei propri comportamenti.
Le decisioni giurisprudenziali considerano indispensabile dimostrare, per invalidare l’atto testamentario, che la condizione emotiva o passionale abbia generato nel soggetto un disturbo psichico tale da privarlo, anche temporaneamente, della capacità di intendere e volere.
La dimostrazione dell’incapacità può essere fornita da chiunque abbia interesse a contestare l’atto, ma deve risultare rigorosa e riferita specificamente al momento dell’atto.
