Chiunque vi abbia interesse può contestare l’atto testamentario predisposto dall’incapace entro il termine di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (articolo 591, comma 3, del Codice Civile).
I soggetti che possono contestare l’atto testamentario sono i successibili per legge, vale a dire:
- I successori legittimi e legittimari, ai quali verrebbe attribuita la successione in caso di annullamento dell’atto testamentario per incapacità del suo autore;
- I successori e i beneficiari di legati in virtù di atto testamentario precedente a quello contestato, che sia stato dall’autore implicitamente o esplicitamente annullato;
- I successori designati nel medesimo atto testamentario, ai quali potrebbe derivare un beneficio concreto da un eventuale annullamento parziale.
L’annullabilità del testamento
L’articolo configura una fattispecie di annullabilità, ovvero l’atto può essere eliminato attraverso pronuncia giurisdizionale. Si tratta di annullabilità e non di nullità. La scelta legislativa in favore dell’annullabilità invece della nullità (che renderebbe l’atto privo di qualunque efficacia giuridica) determina che l’atto testamentario predisposto dall’incapace risulti efficace se non viene contestato nel termine stabilito.
Tale soluzione risponde a esigenze di convivenza sociale, collegate all’opportunità di limitare entro un periodo breve la situazione di incertezza circa le sorti del patrimonio successorio.
Le Disposizioni Extra-Patrimoniali
In ogni caso, l’invalidità dell’atto testamentario per incapacità del disponente non compromette l’efficacia delle disposizioni di natura extra-patrimoniale. Tali disposizioni devono essere valutate alla luce delle specifiche norme di capacità relative ai singoli atti in esse contenuti.
Ad esempio, nell’eventualità di annullamento dell’atto testamentario di minorenne che abbia però superato i sedici anni, si riconosce la piena efficacia della dichiarazione in esso contenuta per il riconoscimento del proprio figlio naturale.
