Sintesi dei contenuti
Se al coniuge non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, questi ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nell’ambito di questi diritti va ricompreso anche il diritto d’uso e di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, purché il coniuge vi abitasse effettivamente al momento dell’apertura della successione.
Il coniuge cui la separazione è stata addebitata, con sentenza definitiva, ha diritto solo a un assegno vitalizio ove godesse, alla data dell’apertura della successione, degli alimenti a carico del de cuius (art. 548 del Codice Civile).
In caso di addebito della separazione
Si ha separazione con addebito quando al colpa delle separazione è attribuita a uno dei due coniugi in quanto non rispettoso dei doveri derivanti dal matrimonio; in buona sostanza li giudice che pronuncia la separazione giudiziale può addebitare la separazione al coniuge “colpevole”.
Secondo prevalente dottrina l’assegno graverà sulla disponibile, senza intaccare le quote riservate ai legittimari.
In caso di divorzio, se l’ex coniuge cui sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5, comma 6, della Legge “sul divorzio”, versa in stato di bisogno, il tribunale, a seguito del decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità, tenendo conto dell’importo di tali somme, dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.
L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali di cui all’art. 5 della Legge sul divorzio siano stati soddisfatti in un’unica soluzione.
Il diritto di credito si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o svanisce il suo stato di bisogno; ovviamente l’assegno può essere nuovamente attribuito qualora riemergesse lo stato di bisogno.
Vediamo ora vari i casi di successione quando è in corso o è terminata una causa di separazione e divorzio. Per ogni caso, distinguiamo quanto prescritto da ogni tipo di successione.
Durante la causa di separazione
In prima battuta affrontiamo il caso di successione del coniuge superstite durante la causa di separazione (dalla presentazione del ricorso alla prima udienza di comparizione e fino alla sentenza).
- Successione necessaria: il coniuge superstite è erede necessario legittimario e al sua posizione è identica a quella del coniuge in costanza di matrimonio.
- Successione legittima: il coniuge superstite è erede legittimo. La sua posizione è identica a quella del coniuge in costanza di matrimonio.
- Successione testamentaria: non vi sono differenze con il coniuge in costanza di matrimonio. Può essere nominato con testamento e ricevere anche più di quanto gli spetterebbe come erede legittimo, purché non vi sia lesione della quota legittima degli altri aventi diritto.
Dopo la sentenza definitiva di separazione
Nel caso di successione del coniuge superstite dopo la sentenza definitiva di separazione, i diritti successori sono identici a quelli del coniuge non separato ni base all’ art. 585 del Codice Civile.
Dopo la sentenza definitiva di separazione con addebito
Ecco infine il caso di successione del coniuge superstite dopo la sentenza di separazione con addebito.
- Successione necessaria: il coniuge cui sia stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, la separazione, non gode dei benefici previsti per i legittimari, ma ha solo diritto a un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione beneficiava di un assegno alimentare.
- Successione legittima: il coniuge cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato, non ha diritto, in caso di assenza di testamento, alle quote previste dalla legge in base all’art. 581 del Codice Civile e seguenti, ma solo a un assegno vitalizio, se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti. In caso contrario non avrà nulla.
- Successione testamentaria: l’altro coniuge può nominare erede per testamento il coniuge cui sia stata addebitata la separazione e dargli quanto ritenga opportuno, purché non leda i diritti di eventuali legittimari (ipotesi ovviamente poco probabile ma non esclusa).