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I diritti reali nella successione

successione locazione

I rostro ordinamento è improntato alla tendenziale continuazione di tutti i rapporti patrimoniali che fanno capo al defunto. Non è principio assoluto perché, come vedremo, alcune situazioni giuridiche, pur connotate dal requisito della patrimonialità, non si trasmettono mortis causa.
Si possono trasmettere anche i diritti reali, diritti soggettivi assoluti, che assicurano al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. In altre parole il diritto reale è un diritto che ha per oggetto una cosa e la segue indipendentemente dal suo proprietario.

La proprietà

È qualificata dall’art. 832 del Codice Civile come il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, nei limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. La tradizione giuridica occidentale consegna al diritto li compito di curare i passaggi generazionali della proprietà. E infatti l’art. 922 del Codice Civile contempla al successione mortis causa tra i modi di acquisto della proprietà. Il trasferimento può operare in due modi: trasferimento volontario o trasferimento involontario. Il trasferimento volontario a causa di morte opera tramite l’istituto del testamento. Quello involontario si sostanzia nella disciplina della successione legittima in cui la proprietà viene assegnata e distribuita secondo i criteri fissati dal legislatore, come pure nella disciplina della successione necessaria, attraverso un complesso di norme imperative a tutela dei più stretti vincoli familiari.

La superficie

Ai sensi dell’art. 952 del Codice Civile li proprietario può concedere li diritto ad altri di costruire e di mantenere la proprietà di una costruzione separata rispetto alla proprietà del suolo; oppure può alienare una costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo. In questi casi li proprietario resta titolare del suolo, e li superficiario acquista, nel primo caso, li diritto di costruire e mantenere sul suolo la proprietà di un edificio e, nel secondo, la proprietà di un edificio separato rispetto al suolo. Il diritto di superficie si trasmette a causa di morte agli eredi del superficiario. Nei confronti di tale diritto, infatti, non operano el limitazioni temporali previste dalla legge per l’usufrutto, l’uso e l’abitazione, che non possono avere durata oltre la vita del loro titolare. L’unico limite è previsto dall’art. 953 del Codice Civile: in assenza di una clausola di durata, il diritto sarà trasmissibile agli eredi, come ogni altro diritto immobiliare che non sia di godimento personale.

L’enfiteusi

Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui che attribuisce al titolare (enfiteuta) un potere di godimento del fondo (fondo enfiteutico) particolarmente ampio, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario (concedente) un canone periodico che può consistere in una somma di denaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali. L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo; l’enfiteusi temporanea non può durare meno di vent’anni.
L’enfiteuta, in sostanza, ha tutti i poteri che spettano al proprietario e l’ampiezza del suo diritto, che può essere perpetuo, giustifica la possibilità di disporne per testamento. Ciò è espressamente sancito dall’art. 965 del Codice Civile.
Dunque, tanto il diritto del concedente, tanto quello dell’enfiteuta possono essere trasmessi per atto di ultima volontà.

Le servitù prediali

È un diritto reale di godimento spettante a un soggetto, quale proprietario di un fondo (fondo dominate) avente a oggetto un fondo altrui (fondo servente), il cui proprietario subisce conseguentemente una compressione della propria facoltà di godimento in funzione della realizzazione di una utilità per il fondo dominante. I requisiti perché si possa parlare di servitù prediali sono due: la presenza di due fondi fra i quali sussista un rapporto di vicinanza tale che, anche se non confinanti, sia consentito l’esercizio della servitù e l’obiettiva utilità che un fondo tragga dalla limitazione imposta al fondo contiguo.
A norma dell’art. 1058 del Codice Civile, la servitù, oltre che oggetto di successione mortis causa, può essere costituita mediante disposizione testamentaria.
In questo caso si parla di legato di servitù, ossia quella disposizione a carattere particolare che riguarda un determinato peso a carico di un fondo e a vantaggio di un altro fondo. Secondo la dottrina la disposizione testamentaria può dare luogo a quattro ipotesi di legato di servitù:

  • il testatore lega al legatario un fondo e contemporaneamente dispone la costituzione di una servitù per l’utilità di questo fondo e a carico di un altro fondo che rimane all’erede;
  • il testatore lascia un fondo al legatario, ma dispone che sia questo fondo a essere gravato dalla servitù a favore di un altro fondo che passerà all’erede;
  • il testatore lega a due legatari diversi i suoi fondi e al contempo grava uno di questi fondi di una servitù a vantaggio dell’altro;
  • il testatore dichiara di voler costituire su un fondo che lascia all’erede o al legatario una servitù per l’utilità di un altro fondo, di cui è proprietario un terzo. Il legato di servitù porta alla costituzione del diritto reale dal momento dell’apertura della successione e senza bisogno di accettazione da parte del legatario in base all’art. 649 del Codice Civile.

L’usufrutto, il credito e l’ipoteca

lI proprietario, costituendo l’usufrutto, trasferisce all’usufruttuario li diritto di godere della cosa. E un diritto di ampio contenuto, ma con due limitazioni fondamentali:

  • l’impossibilità di alterare la destinazione economica della cosa;
  • la durata del diritto non può eccedere oltre la vita dell’usufruttuario.

Esistono dei tipi limitati di usufrutto:

  • l’uso: consiste nel diritto di servirsi di un bene e, se fruttifero, di raccogliere i frutti, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 del Codice Civile);
  • l’abitazione: consiste nel diritto di abitare una casa, limitatamente ai propri bisogni e a quelli della famiglia.

Dato il carattere strettamente personale, l’uso e l’abitazione non possono essere ceduti né dati in locazione dal loro titolare, mentre l’usufrutto può essere ceduto (con atto scritto e trascritto) per un certo tempo e per tutta la
sua durata, se ciò non è vietato dal titolo esecutivo (art. 980 del Codice Civile).
Al pari dell’usufrutto, i due diritti si estinguono con la morte del loro titolare: l’essenziale temporaneità di tali diritti esclude che essi possano formare oggetto di disposizione testamentaria o della successione legittima. Quindi al relativa disposizione testamentaria deve ritenersi inefficace in base all’art. 654 del Codice Civile, perché questo diritto non trova spazio nell’asse ereditario. Immaginiamo che l’usufruttuario (cedente) trasferisca il suo diritto a un terzo (cessionario) e questi gli premuoia o deceda prima della scadenza del termine apposto al diritto di quest’ultimo. L’usufrutto, poiché è commisurato alla vita del cedente, si trasmetterà agli eredi, testamentari o legittimi, del cessionario e si estinguerà soltanto a seguito della morte del cedente o alla scadenza del termine finale previsto dal titolo costitutivo. In questo caso si verifica una “surrogazione personale nel diritto di usufrutto”, il quale continua a sussistere con gli stessi limiti, modalità, e termini. Dunque, c’è la possibilità per li cessionario di disporre del diritto acquistato, oltre che inter vivos anche mortis causa; li diritto acquistato dagli aventi causa del cessionario avrà sempre, come termine finale, la morte del primo usufruttuario cedente. Nel caso in cui li cedente muoia prima del cessionario, il diritto di usufrutto si estingue automaticamente, anche se li cessionario sopravvive e non è ancora scaduto li termine finale previsto dal negozio di cessione. La cessione del diritto di usufrutto ad altri non influisce sugli effetti dela morte del primo usufruttuario: al morte, che ha effetti estintivi, è sempre quella del primo usufruttuario e non quella del cessionario.
Ala morte del creditore, i suoi eredi succedono al diritto di credito del de cuius e anche nelle garanzie reali che accedono al credito.
Anche l’ipoteca, ossia li diritto reale di garanzia concesso dal debitore o da un terzo sul bene, a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene, si trasferisce mortis causa con il credito stesso.

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