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I diritti successori del coniuge e del convivente

La posizione successoria del coniuge è stata profondamente innovata dalla Legge 151/75, che ha incisivamente riformato il diritto di famiglia. Nel sistema precedente al coniuge non era riservata una quota di eredità, ma esclusivamente una quota di usufrutto sui cespiti ereditari. Col mutamento della concezione della famiglia, ciò non era più accettabile.
Grazie alla Legge 151/75 il coniuge si vede attribuire per un verso la quota di legittima in piena proprietà e, per altro verso, si vede assicurato il diritto di abitazione della casa adibita a dimora familiare e di uso dei mobili che la corredano.
Il coniuge ha quindi una posizione privilegiata rispetto agli altri legittimari, perché alla quota di riserva cumula i diritti di abitazione e uso che acquista con l’apertura della successione e che ha diritto di trattenere anche in caso di rinuncia all’eredità. Il coniuge superstite consegue sempre, in piena proprietà, una quota almeno pari a quella dei figli e addirittura superiore se vi sono più figli, oltre ovviamente i diritti di uso e abitazione.
Inoltre, nel caso in cui i coniugi abbiano in vita regolato i rapporti patrimoniali secondo il regime della comunione legale, alla morte di un coniuge si scioglie tale comunione e, per l’effetto, il coniuge superstite acquista, ai sensi dell’art. 191 del Codice Civile, al proprietà della metà dei beni comuni. Per quanto riguarda l’altra metà, gli è riservata una quota variabile tra 1/2 e 1/3, a seconda che concorrano o meno i figli. In definitiva li coniuge che rimane in vita acquista: una quota pari a 1/2 del patrimonio comune per l’effetto dello scioglimento della comunione legale, una quota di legittima mai inferiore a1/3 dei beni che cadono in successione, oltre i diritti di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano.

ESEMPIO PRATICO

Un esempio ci aiuterà a capire quanto detto. Tizio e Caia sono coniugati in regime di comunione legale dei beni. Dalla loro unione è nato li figlio Sempronio. lI patrimonio comune ammonta a 120.000 euro. Tizio muore, la moglie Caia acquista una quota di 1/2 pari ad 60.000 euro per effetto dello scioglimento della comunione legale. I rimanenti 60.000 euro cadono in successione: la quota, pari alla metà del patrimonio comune, si riparte in egual misura di 1/3 al figlio e al coniuge (art. 542 del Codice Civile). All’esito il coniuge consegue 80.000 euro, il figlio solo 20.000 euro e la quota disponibile anch’essa di 20.000 euro. Se inoltre i coniugi fossero proprietari della casa coniugale, al
coniuge spetterebbe li diritto d’uso e di abitazione

I diritti di uso e di abitazione

L’art. 540 del Codice Civile attribuisce al coniuge il diritto di cumulare alla quota di legittima i diritti di abitazione della casa coniugale e d’uso dei mobili che la corredano, tutela lo stato di benessere fisico e psichico del coniuge superstite, consentendogli di continuare ad abitare la medesima casa e di fruire degli stessi arredi in cui si è svolta la vita coniugale.
Ma se prima della morte di un coniuge si ha una sentenza definitivadi separazione con addebito o divorzio, il coniuge che rimane in vita è privato dei diritti di godimento di cui all’art. 540 del Codice Civile.

E nel caso di coniuge separato senza addebito? L’art. 548 del Codice Civile, che equipara i diritti successori del coniuge separato senza addebito ai diritti del coniuge non separato, ha portato una parte della dottrina a riconoscere a tale coniuge, i diritti di abitazione e di uso.
Tuttavia, in seguito alla separazione, non vi è più una casa adibita a residenza familiare e cessa la comunione spirituale di vita e affettiva dei coniugi. Quindi la prevalente dottrina ha elaborato una soluzione intermedia. Riconosce il diritto di abitazione e uso al coniuge separato superstite senza addebito che, dopo al separazione, abbia proseguito la permanenza nella casa già adibita a residenza familiare ma esclude, conseguentemente, tali diritti se il coniuge superstite, all’apertura della successione, non abita più la casa familiare.

Come incidono sulla quota disponibile e sulla quota di riserva

Su quali quote dell’eredità gravano i diritti d’uso e abitazione? Lo stabilisce l’ultimo comma dell’art. 540 del Codice Civile: i diritti d’uso e abitazione gravano sulla quota disponibile. Se questa non è sufficiente, perché tali diritti hanno un valore superiore a quello della porzione disponibile, vanno a gravare sulla quota di riserva del coniuge e sulla quota riservata ai figli o agli altri legittimari.
Quindi i legati di abitazione e uso possono annullare la porzione disponibile, privando il de cuius del diritto di disporre delle proprie sostanze e incidendo sulla quota di riserva.
E se l’eredità fosse composta dalla sola residenza adibita ad abitazione? Al coniuge spetterebbero i legati e ai figli la nuda proprietà di tali beni.

I diritti d’uso e abitazione nella successione legittima

Nel caso della successione legittima, le cose stanno in un modo un po’ diverso, ma si tratta di una materia controversa (anche perché gli artt. 581-583 del Codice Civile, che regolano la successione legittima del coniuge, non richiamano l’art. 540 che, nell’ambito della successione necessaria, attribuisce al coniuge superstite i diritti di abitazione e uso).
La Corte Costituzionale ha stabilito che nella successione legittima il coniuge non ha diritto per cumulare alla quota ereditaria i diritti d’uso e abitazione.
Si segnala tuttavia una recente pronuncia della Suprema Corte la quale ha stabilito che i diritti d’uso e abitazione non sono ricompresi nella quota ereditaria spettante al coniuge superstite nella successione legittima (Sentenza n. 11018/08 della Corte di Cassazione).

ESEMPIO PRATICO

Un esempio ci aiuterà a capire meglio l’incidenza del diritto di abitazione.
Immaginiamo che il de cuius muoia senza fare testamento, lasciando quali eredi il coniuge e un figlio, e il valore dell’asse ereditario sia pari a 200.000 euro, mentre li diritto di abitazione sia pari a 50.000 euro.
A norma dell’art. 581 del Codice Civile, il coniuge e il figlio succedono al de cuius rispettivamente per metà. È per questa ragione che li coniuge riceverà 100.000 euro comprensivi del diritto di abitazione e uso, mentre li figlio riceverà gli altri 100.000 euro.

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