L’istituto testamentario viene delineato dall’ordinamento giuridico attraverso l’articolo 587 del Codice Civile, il quale lo inquadra come manifestazione di volontà revocabile attraverso cui un soggetto destina i propri averi, nella loro totalità o in parte, al periodo post mortem. Tale configurazione normativa evidenzia la natura di “negozio a efficacia differita”: l’atto testamentario sviluppa le proprie conseguenze giuridiche esclusivamente dal momento del trapasso e mira a strutturare l’assetto patrimoniale del disponente per la fase successiva al suo decesso.
La legittimazione costituzionale dell’istituto successorio testamentario deriva dall’articolo 42 della Carta Costituzionale, attraverso la salvaguardia del diritto dominicale, che trova il proprio confine nella solidarietà intrafamiliare: in presenza di soggetti legittimari, il disponente può esercitare la propria autonomia dispositiva mortis causa unicamente su una frazione del proprio asse ereditario.
Il fenomeno dell’acquisizione ereditaria da parte del beneficiario non genera alcun rapporto contrattuale con il de cuius. L’atto testamentario e il fenomeno dell’accettazione mantengono la loro autonomia e unilateralità, senza alcuna convergenza temporale, dal momento che quando il destinatario manifesta la propria accettazione, il disponente (colui che ha predisposto l’atto testamentario) è già deceduto. L’effetto scaturente dall’atto testamentario si identifica nella “vocazione successoria”, ovvero nella devoluzione dell’asse ereditario in favore dei beneficiari designati.
4 caratteristiche essenziali
L’atto testamentario presenta le seguenti caratteristiche essenziali:
Unilateralità: si sostanzia nell’esclusiva espressione volitiva del disponente, finalizzata a produrre conseguenze giuridiche post mortem quale sua personale manifestazione di volontà;
Personalità ed esclusività: richiede l’intervento diretto del suo creatore. La rappresentanza per la predisposizione testamentaria è infatti giuridicamente inesistente ed è parimenti inesistente l’atto testamentario che demanda ad altri la determinazione delle proprie volontà;
Patrimonialità: concerne la destinazione dei beni appartenenti al disponente;
Formalità e revocabilità: la possibilità di revoca rappresenta l’essenza dell’istituto testamentario, consentendo al disponente modifiche e annullamenti fino al momento terminale della propria esistenza.
L’aspetto della revocabilità merita particolare attenzione. Ogni individuo gode della facoltà di predisporre o meno un atto testamentario ed è parimenti libero di annullare o modificare in ogni momento l’atto già predisposto. Tale facoltà costituisce un diritto irrinunciabile; qualsiasi pattuizione volta a rendere irrevocabile l’atto testamentario o a impedirne le modifiche risulta giuridicamente inefficace (articolo 679 del Codice Civile).
L’annullamento del testamento
L’annullamento del testamento può realizzarsi attraverso:
Modalità esplicita: mediante specifico atto pubblico o attraverso dichiarazione revocatoria inserita in nuovo atto testamentario (articolo 680 del Codice Civile);
Modalità implicita: attraverso la distruzione o cancellazione dell’atto testamentario (articolo 684 del Codice Civile), oppure mediante la predisposizione di nuovo atto testamentario dal contenuto incompatibile con il precedente (articolo 682 del Codice Civile).
L’eventualità di trovarsi di fronte a molteplici atti testamentari dello stesso disponente è disciplinata dal principio della prevalenza cronologica dell’ultimo atto. Il primo atto può conservare efficacia esclusivamente nell’eventualità prevista dall’articolo 681 del Codice Civile: l’annullamento dell’atto testamentario può subire a sua volta revoca, determinando il ripristino delle disposizioni precedentemente annullate.
L’inalienabile diritto di revoca si coordina con l’invalidità dei patti successori istitutivi (si ricordano come quegli accordi contrattuali mediante i quali si definisce la propria vicenda successoria, riferimento al paragrafo “Il divieto di patti successori” a pagina 18).
L’atto testamentario costituisce inoltre manifestazione di liberalità: il disponente determina l’arricchimento altrui per spirito di liberalità.
Nota importante: Occorre distinguere chiaramente due concetti: chiamati e successori. Il chiamato o i chiamati alla successione non hanno ancora acquisito la qualità ereditaria; come si vedrà, otterranno tale qualifica esclusivamente attraverso l’accettazione della successione.
