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ToggleEsaminiamo il caso dell’indegnità (articoli 463-466 del Codice Civile), ovvero quella specifica situazione in cui si trova chi abbia posto in essere determinati comportamenti criminosi o comunque moralmente e socialmente censurabili, contro il disponente e la sua libertà testamentaria. Tali norme trovano applicazione sia nella successione legittima che in quella testamentaria.
Le Fattispecie di Indegnità
Le fattispecie di indegnità si articolano in due categorie. La prima categoria (articolo 463, nn. 1-3) comprende i comportamenti che costituiscono attentato alla personalità fisica o morale del defunto:
Omicidio o tentato omicidio: risulta indegno (articolo 463, n.1) chi ha intenzionalmente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta o il coniuge, un discendente o un ascendente della stessa, purché non sussista alcuna delle circostanze che escludono la punibilità secondo la legge penale (es. legittima difesa o stato di necessità). Si osservi che il giudizio civile è autonomo rispetto a quello penale, quindi è possibile che il giudice civile dichiari l’indegnità anche prima della sentenza penale. Inoltre, può essere pronunciata anche se l’azione penale si estinguePer prescrizione o amnistia. L’indegnità può essere dichiarata anche per comportamenti cui la legge penale applica le disposizioni sull’omicidio (es. istigazione o aiuto al suicidio – articolo 463, n.2).
Denuncia calunniosa o testimonianza mendace: risulta indegno chi ha denunciato una delle persone sopra indicate per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per almeno tre anni, se la denuncia è stata riconosciuta calunniosa in sede penale; oppure chi ha reso testimonianza mendace contro tali persone, se la testimonianza è stata riconosciuta falsa (articolo 463, n.3).
Coercizione per modificare testamento: risulta indegno chi ha indotto con dolo o violenza la persona ad annullare o modificare l’atto testamentario, o chi ha predisposto un atto testamentario falso o ne ha fatto consapevolmente uso (articolo 463, n.4).
La Legge 137/2005 ha introdotto una nuova fattispecie di indegnità relativa alla perdita della potestà genitoriale. Secondo l’articolo 330 del Codice Civile, la decadenza viene pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei relativi poteri con grave danno per il figlio.
La Riabilitazione del Soggetto Indegno
L’indegnità può essere rimossa attraverso la dichiarazione di riabilitazione: si tratta di atto compiuto dalla persona offesa, mediante il quale essa riammette l’indegno alla propria successione, pur conoscendo la causa di indegnità.
L’articolo 466 del Codice Civile consente, quindi, attraverso l’istituto della riabilitazione, un ripensamento del disponente. La riabilitazione può essere manifestata in qualunque forma, purché inequivocabile, e può realizzarsi anche attraverso comportamento concludente.
La riabilitazione:
- Non può essere parziale;
- Deve riguardare una specifica persona;
- Non può essere annullata una volta realizzata, poiché oltre all’interesse del soggetto della cui successione si tratta, sono coinvolti anche gli interessi di altri soggetti, come gli altri successori.
Attraverso la riabilitazione, l’indegno recupera completamente la propria capacità successoria.
