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§ Sintesi dei contenuti

Il fenomeno dell’anatocismo bancario è quella pratica, in uso fino a pochi anni or sono presso quasi tutte le banche italiane, secondo cui gli interessi maturati sulle somme depositate sul conto corrente, sono accreditate a scadenze fisse, solitamente ogni tre mesi per quelle a debito, ogni anno per quelle a credito.

In questo modo sull’importo costituito dalla somma fra il capitale dovuto e gli interessi vengono ricalcolati nuovi interessi. L’effetto di tale procedura è quello di trasformare le competenze maturate nel periodo in nuovo capitale a debito.
Il C.I.C.R., con Delibera del 9/2/00, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito.
Con la delibera in parola, si è reso possibile alle banche continuare ad applicare l’anatocismo trimestrale, seppur condizionata ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito.
La Corte Costituzionale con la sentenza 425/2000, ha giudicato illegittimo il decreto “salva interessi” nella parte in cui disponeva una sanatoria per il passato, dando cosi ai consumatori l’opportunità di ristabilire un rapporto più favorevole con gli istituti di credito.
Innanzitutto è bene precisare che la sentenza ha effetto retroattivo, per cui è possibile richiedere il rimborso degli interessi applicati in anatocismo dalla banca a partire dall’anno 2000. Possono inoltrare domanda di rimborso alla propria banca tutti i correntisti che, avendo avuto conti con saldo negativo, in rosso, hanno pagato interessi trimestrali alle banche.
La richiesta di rimborso interrompe i termini per la prescrizione dell’anatocismo. Se la banca non risponde entro 10 giorni dalla data di richiesta di rimborso effettuata tramite lettera raccomandata o risponde negativamente, il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace per importi sino a €.5.000,00, o al Tribunale competente per importi maggiori assistito da un avvocato.

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