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ToggleNel panorama normativo che regola l’assicurazione sulla vita, la Corte di Cassazione ha stabilito importanti principi a tutela del beneficiario, volti a contrastare clausole contrattuali che impongano oneri eccessivi o inutili ritardi nel pagamento dell’indennizzo. Si tratta di una materia particolarmente rilevante per chi sottoscrive una polizza vita con l’obiettivo di garantire sicurezza economica ai propri cari in caso di decesso.
Clausole vessatorie e libertà delle forme contrattuali
Con la sentenza n. 17024 del 20 agosto 2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima la previsione contrattuale che impone al beneficiario della polizza di presentare la domanda di risarcimento esclusivamente tramite un modulo predisposto dalla compagnia assicurativa. Tale clausola viola il principio di libertà delle forme, sancito dalla disciplina generale in materia di obbligazioni contrattuali, secondo cui la validità di una richiesta non può essere subordinata a formalismi imposti unilateralmente dall’assicuratore.
In sostanza, il beneficiario ha diritto a richiedere il pagamento dell’indennizzo anche con una semplice comunicazione scritta, senza essere vincolato a recarsi presso una determinata agenzia o ad utilizzare moduli precompilati.
Onere della prova e documentazione medica: cosa è davvero necessario?
In tema di assicurazione sulla vita, la giurisprudenza ha chiarito che il beneficiario ha solo l’onere di dimostrare l’avveramento dell’evento assicurato, ovvero la morte del soggetto assicurato (portatore del rischio). Non è invece tenuto a fornire la documentazione relativa alle cause del decesso, né tantomeno a farsi carico di costose perizie mediche.
La Cassazione ha espresso forti critiche anche verso le clausole che obbligano il beneficiario a:
- Presentare relazioni mediche redatte da specialisti;
- Esibire cartelle cliniche o documenti ospedalieri;
- Sostenere spese per la produzione di certificazioni sanitarie.
Tali richieste, oltre a rappresentare un costo economico non dovuto, costituiscono un aggravio di adempimenti che la legge non impone e che possono rallentare ingiustificatamente il pagamento del capitale assicurato.
Obbligo di esibizione dell’originale della polizza: è davvero necessario?
Un altro aspetto chiarito dalla Corte riguarda la pretesa di alcune compagnie assicurative di ricevere l’originale cartaceo della polizza. Anche questa richiesta è stata considerata priva di reale giustificazione, in quanto l’assicuratore è già in possesso della copia del contratto (come previsto dall’art. 1888 c.c.). L’unico elemento realmente necessario per procedere con il pagamento è l’identificazione certa del beneficiario, non la produzione materiale del documento contrattuale.
Una prassi dilatoria? Il parere della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato come molte delle clausole contrattuali che gravano sul beneficiario in fase di liquidazione della polizza vita caso morte non rispondano ad una reale esigenza dell’assicuratore, ma abbiano piuttosto lo scopo di ritardare l’indennizzo attraverso ostacoli di natura formale e burocratica.
In sintesi, la Cassazione ha ritenuto illegittimi quei comportamenti e quelle clausole che:
- Limitano la libertà del beneficiario nella presentazione della domanda di risarcimento;
- Impongono oneri probatori eccessivi o non previsti dalla legge;
- Costringono il beneficiario a sostenere costi documentali o sanitari non giustificati;
- Richiedono la consegna di documenti già noti all’assicuratore.
I diritti del beneficiario nell’assicurazione sulla vita
Chi stipula un contratto di assicurazione sulla vita deve sapere che la legge tutela i beneficiari da richieste eccessive o ostacoli formali non previsti dal Codice Civile. In caso di contestazioni o ritardi nel pagamento, è possibile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto assicurativo per far valere i propri diritti.
