La Corte di Cassazione (sent. 17024 del 20 agosto 2015) considera pertanto la previsione per cui il beneficiario debba sottoscrivere la richiesta di indennizzo presso l’agenzia di assicurazione territorialmente competente contraria al libero esercizio di attività negoziale da parte del beneficiario.
Nell’ambito di assicurazioni sulla vita infatti il beneficiario deve solamente provare l’avverarsi del rischio e quindi la morte della persona sulla cui vita è stata stipulata la polizza (il c.d. portatore di rischio).
La previsione per la quale il beneficiario debba esibire le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta addossa a quest’ultimo tutti i costi per l’estrazione della documentazione medica.
Infine l’obbligo di esibizione dell’originale della polizza stipulata è anch’esso inutile visto che di tale documento l’assicuratore è già in possesso cosi come previsto dall’art. 1888 C.c., e per evitare pagamenti erronei l’unica esigenza di quest’ultimo è accertare l’identità personale del beneficiario.
In conclusione la Cassazione ha elencato tutta una serie di adempimenti posti a carico del beneficiario di una polizza assicurativa del caso morte che di fatto non portano alcun vantaggio per l’assicuratore se non quello di rallentare, con formalistici ostacoli, il pagamento dell’indennizzo pattuito.