Per quest’anno (e per quelli a venire) il canone rai si paga attraverso la bolletta della luce. Il nuovo sistema di pagamento è stato chiaramente pensato per porre fine all’abitudine, tutta italiana, di evadere l’imposta. Cosa succede, tuttavia, se è lo stesso contribuente a chiedere volontariamente l’oscuramento dei canali della tv di Stato? Dovrà ugualmente pagare il canone o potrà legittimamente rifiutarsi di pagare per un servizio che sceglie di non ricevere?
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1922 del 2 febbraio 2016 stabilisce il principio in base al quale la richiesta di oscuramento dei canali Rai non rappresenta un fatto estintivo dell’obbligo di pagamento del canone; pertanto il possessore del televisore sarà comunque tenuto a versare il tributo previsto dal R.D.L. 246/1938.
La pronunzia indicata è stata emessa a seguito del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma con la quale era stata annullata una Cartella Esattoriale relativa all’omesso pagamento del Canone TV per le annualità dal 2002 al 2007 basandosi sul fatto che il contribuente aveva richiesto l’oscuramento delle reti televisive mentre dall’anno solare 2008 l’apparecchio avrebbe cessato di funzionare.
La Commissione Tributaria Regionale in assenza di contestazioni sul punto presumeva la fondatezza degli assunti del contribuente.
La Suprema Corte accoglie invece la tesi dell’Agenzia delle Entrate con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio argomentando come la sentenza cassata si ponga in contrasto con la disciplina del canone televisivo dettata dal R.D.L. 246/1938 il quale non trova la propria ragion d’essere in uno specifico rapporto contrattuale ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurato alla possibilità effettiva di usufruire del servizio.
Quindi il semplice possesso dell’apparecchio fa sorgere l’obbligo di pagamento.
Ciò posto le uniche possibilità di esonero dal pagamento del Canone rimangono: la procedura di suggellamento del televisore, la denunzia di cessazione o vendita a terzi dell’apparecchio o la sua rottamazione.