La Corte di Cassazione, con la sent. del 14.05.2013 n. 11514 si pronuncia ancora una volta in materia di risarcimento del danno. Ribadisce i principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/08, relativi alla ricostruzione del danno non patrimoniale, danno che costituisce una categoria unica ed è connotato in senso descrittivo da singole voci risarcitorie
che ne garantiscono l’integrale soddisfazione ma non devono condurre ad un’inammissibile duplicazione di poste in cui il danno medesimo si sostanzia. Le singole voci risarcitorie sono predisposte in un’unica tabella (riconosciuta su tutto il territorio Italiano), dove si sottolinea la nozione di “danno biologico per lesioni di non lieve entità” e, altresì, si determina il risarcimento in valore economico secondo il sistema a punti.
I principi Statuiti dalle Sezioni Unite trovano conforto nell’art. 138 del codice delle Assicurazioni, norma che definisce il danno biologico come quello da lesione all’integrità psico –fisica, tale da avere un’incidenza negativa sull’attività quotidiane e gli aspetti dinamico relazionali di un soggetto, il quale, non potendo più svolgere delle attività che prima svolgeva, sarà limitato in un suo diritto costituzionalmente garantito ex art. 32 Cost. Alla luce dei principi su indicati, sarà risarcibile esclusivamente quella sofferenza causata dal peggioramento della qualità della vita del danneggiato, peggioramento che comporta alla persona umana la mancata partecipazione alle attività che in precedenza erano consentite e di routine al soggetto, non trovando più spazio la risarcibilità del danno morale “puro o la sofferenza d’animo non direttamente connessa alla lesione. In sostanza, secondo la Suprema Corte dovranno essere risarcite solo le spese mediche documentate di poco successive al sinistro stradale e che siano diretta conseguenza del sinistro.
Non troveranno risarcimento le eventuali consulenze sanitarie specialistiche richieste in corso di causa, in quanto le stesse non sono considerate necessarie ma sono frutto di una libera scelta della parte.