Quante volte capita di sottoscrivere contratti di cui si tralasciano le scritte in piccolo specie se difficili da leggere?
Questa “abitudine” può costare caro soprattutto se in quelle scritte si nasconde qualche clausola di particolare importanza per chi l’accetta. Parliamo soprattutto di quelle clausole cosiddette “vessatorie”, ovvero quelle condizioni contrattuali particolarmente onerose per uno solo dei due contraenti tanto da sbilanciare il rapporto contrattuale molto a favore di una sola parte, in particolare della parte che ha predisposto il contratto. Per questo tipo di clausole il nostro codice civile richiede, secondo espressa previsione dell’art. 1341, che siano approvate per iscritto ed in particolare che queste stesse hanno piena efficacia vincolante «se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza».
Se la legge, allora, stabilisce che tali clausole, per valere, debbano essere approvate per iscritto, ci si è spesso chiesto quale valore abbiano quelle condizioni contrattuali riportate, ad esempio, in copie prestampate e per tal motivo siano poco leggibili.
Di recente la Cassazione è intervenuta sul caso stabilendo che è onere della parte che va a sottoscrivere il contratto avere piena cognizione di ciò che sta approvando, ben potendo, in caso di clausole poco leggibili, chiedere altra copia del contratto. La diretta conseguenza di tale decisione è la piena validità di quelle clausole che, seppur vessatorie e seppur riportate in documento ove i caratteri siano particolarmente difficili da comprendere, avranno pieno valore ed efficacia, avendo potuto la parte rifiutarsi di firmare ciò che non era in grado di comprendere.
L’ ordinanza (Civ. Ord. Sez. 6, 12.02.2018 n. 3307) richiama dunque una particolare responsabilità ed obbligo alla diligenza di chi va a concludere un contratto (sia pure un contratto di telefonia, quale il caso di specie portato innanzi alla Suprema Corte), che non potrà firmare “ad occhi chiusi” per poi invocare una mancata comprensione per presunta non leggibilità del documento, avendo potuto pretendere un modello contrattuale pienamente leggibile.
Il richiamo fatto dalla Cassazione all’ordinaria diligenza diventa allora lo strumento per stabilire la validità e l’efficacia di contratti e di tutte quelle clausole che statuiscono, a vantaggio di chi le ha predisposte, deroghe, eccezioni rispetto a quanto previsto dalla legge, restrizioni di libertà nei confronti dei terzi, o di deroghe alle varie norme sulla competenza delle autorità giudiziarie a cui ricorrere in caso di controversia.
Non basterà quindi invocare una cattiva o impossibile comprensione di quanto riportato sui moduli contrattuali, siano pure in fotocopia o comunque poco leggibili, per sottrarsi all’efficacia dei contratti approvati per iscritto, meglio dare uno sguardo attento e, dove si abbiano dubbi, richiedere altra copia magari da far visionare ad un tecnico del diritto prima di sottoscrivere e vincolarsi per il futuro!