L’attività di autoriparatore, meccanico o carrozziere, comporta una serie di responsabilità che talvolta si tende a dimenticare.
Il cedimento di un elemento meccanico o un incidente stradale dopo il ripristino possono mettere in difficoltà il professionista poco accorto.
Per comprendere in modo chiaro quale sia l’ambito di applicazione è opportuno delineare la normativa di riferimento.
Gran parte delle norme legate al contenzioso derivato dall’attività di autoriparazioni si rifà alle disposizioni generali in materia di responsabilità per danni derivanti da inadempimento contrattuale.
Al riguardo va sottolineato come la prestazione d’opera dell’autoriparatore va inquadrata in una duplice veste: il professionista infatti non solo deve eseguire un lavoro, ma deve anche portarlo a termine con modalità favorevoli per il cliente.
Per far ciò occorre un grado di perizia proprio di una attività artigianale qualificata, questo perché il professionista deve essere sempre in grado di trovare le soluzioni più idonee alla risoluzione del problema riparativo.
Inoltre l’autoriparatore deve sempre rifiutare l’esecuzione di interventi sul veicolo che siano contrari alle prescrizioni tecniche del settore o potenzialmente pericolosi fatta salva l’ipotesi in cui, dietro pressanti richieste del cliente, si faccia sottoscrivere una dichiarazione di esonero da responsabilità dopo aver informato il proprietario del veicolo sui rischi a cui va incontro circolando con un mezzo di trasporto in siffatte condizioni.
Se poi il veicolo presenta ulteriori problemi tali da compromettere la sicurezza di marcia scatta anche un obbligo di informativa nei confronti del cliente.
Dall’attività di autoriparazione deriva anche la responsabilità di custodia del veicolo ad esempio nel caso di danni cagionati a terzi durante il giro di collaudo; inoltre occorre fare riferimento a due differenti discipline a seconda che il cliente sia un soggetto privato oppure una partiva iva.
Nel primo caso infatti il professionista è tenuto a fornire una garanzia di conformità su tutti i componenti installati o sostituiti della durata minima di anni due, non derogabile in alcun modo.
Precisiamo al riguardo che il concetto di conformità non riguarda solamente i pezzi (o il loro errato montaggio) ma anche la fornitura di ricambi o accessori che non soddisfano le esigenze attese dal cliente.
Per tutelarsi l’autoriparatore può sottoscrivere una garanzia convenzionale ulteriore con compagnie assicurative specializzate.
Se invece il cliente del meccanico o del carrozziere è un’azienda, un imprenditore o un professionista, si applicano le norme del Codice Civile che regolano il contratto d’opera o l’appalto.
La garanzia per evizione in questo caso dura un anno e può essere esclusa o limitata per iscritto di comune accordo con il cliente.
Il concetto è che la garanzia per il cliente commerciale copre i difetti di funzionamento e di utilizzo.