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Sconto del trenta per cento sulle multe

Tra le novità introdotte dal Decreto “del Fare” (entrato in vigore il 21 agosto 2013) si ha la possibilità, per chi prende una multa stradale e da due anni non ha avuto decurtamento

dei punti sulla patente, di ottenere uno sconto del 30% sulla somma da versare, purché la paghi entro 5 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notifica.Importante passo in avanti del Parlamento italiano dopo decenni di inasprimenti per le violazioni al Codice della Strada; accolti quindi gli appelli di varie associazioni che a fine anno 2012 avevo chiesto la sospensione dei rincari dato il periodo storico economico in cui versa l’Italia e gli italiani.

Tale “bonus” è applicato alle contestazioni per le quali è previsto il pagamento dell’importo in misura ridotta e si applica sul minimo edittale riportato sul verbale.

Altresì, per usufruire dello sconto occorre che la tipologia della violazione non preveda sanzioni accessorie quali:

– sospensione della patente

– confisca del mezzo (veicoli, mezzi pesanti..ect)

– violazioni penali (si esclude il beneficio per le violazioni come guida in stato di ebbrezza media/grave e sotto effetto di sostanze stupefacenti)

Le contravvenzioni si possono pagare anche con strumenti di pagamento elettronico (bancomat, carte di credito..ect) se l’autorità che ha elevato il verbale lo prevede; mentre resta  sempre concesso il pagamento in contanti diretto presso l’ufficio dell’organo accertatore o a mezzo di conto corrente postale.

Nel caso di contestazione immediata è possibile pagare le multe all’agente accertatore che emette il verbale, sempre usufruendo della scontistica del 30%. Premesso ciò, se l’agente accertatore è in possesso di apparecchiatura “POS” in gradi di rilascio di ricevuta, con annotazione sul verbale consegnato al malcapitato trasgressore.

Specifichiamo che non è contemplato il pagamento in contanti salvo casi particolari come per le violazioni commesse da autotrasportatori.

Per quanto concerne il momento da cui decorre il termine dei 5 giorni, vengono ribadite le regole già in vigore per i termini di pagamento e di ricorso:

– in caso di contestazione immediata dal giorno successivo alla data della violazione

– in caso di contestazione differita, il termine decorre da quanto il verbale di accertamento viene notificato a mezzo posta o via messo comunale

Infine, se il termine di scadenza cade in un giorno festivo, slitta al primo giorno feriale successivo.

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