Tra le novità introdotte dal Decreto “del Fare” (entrato in vigore il 21 agosto 2013) si ha la possibilità, per chi prende una multa stradale e da due anni non ha avuto decurtamento
dei punti sulla patente, di ottenere uno sconto del 30% sulla somma da versare, purché la paghi entro 5 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notifica.Importante passo in avanti del Parlamento italiano dopo decenni di inasprimenti per le violazioni al Codice della Strada; accolti quindi gli appelli di varie associazioni che a fine anno 2012 avevo chiesto la sospensione dei rincari dato il periodo storico economico in cui versa l’Italia e gli italiani.
Tale “bonus” è applicato alle contestazioni per le quali è previsto il pagamento dell’importo in misura ridotta e si applica sul minimo edittale riportato sul verbale.
Altresì, per usufruire dello sconto occorre che la tipologia della violazione non preveda sanzioni accessorie quali:
– sospensione della patente
– confisca del mezzo (veicoli, mezzi pesanti..ect)
– violazioni penali (si esclude il beneficio per le violazioni come guida in stato di ebbrezza media/grave e sotto effetto di sostanze stupefacenti)
Le contravvenzioni si possono pagare anche con strumenti di pagamento elettronico (bancomat, carte di credito..ect) se l’autorità che ha elevato il verbale lo prevede; mentre resta sempre concesso il pagamento in contanti diretto presso l’ufficio dell’organo accertatore o a mezzo di conto corrente postale.
Nel caso di contestazione immediata è possibile pagare le multe all’agente accertatore che emette il verbale, sempre usufruendo della scontistica del 30%. Premesso ciò, se l’agente accertatore è in possesso di apparecchiatura “POS” in gradi di rilascio di ricevuta, con annotazione sul verbale consegnato al malcapitato trasgressore.
Specifichiamo che non è contemplato il pagamento in contanti salvo casi particolari come per le violazioni commesse da autotrasportatori.
Per quanto concerne il momento da cui decorre il termine dei 5 giorni, vengono ribadite le regole già in vigore per i termini di pagamento e di ricorso:
– in caso di contestazione immediata dal giorno successivo alla data della violazione
– in caso di contestazione differita, il termine decorre da quanto il verbale di accertamento viene notificato a mezzo posta o via messo comunale
Infine, se il termine di scadenza cade in un giorno festivo, slitta al primo giorno feriale successivo.