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Istituto per la Difesa del Consumo

#rew

Ti è stato negato l'imbarco sul volo che avevi acquistato?

Potresti aver diritto ad un rimborso da 250 a 600 euro, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali documentati

Patti chiari

uno

Nessuna spesa

Per ottenere la nostra assistenza non dovrai corrispondere nessun compenso, né sostenere alcuna spesa: i nostri onorari saranno interamente a carico della compagnia aerea (e per questo impiegheremo il massimo impegno per ottenere il più possibile nel minor tempo possibile)

due

Solo missioni possibili

Purtroppo, non tutti i disagi e i ritardi sono risarcibili. Ti formuleremo la nostra proposta solo se, dopo aver valutato il tuo caso, saremo certi di poterti garantire piena soddisfazione, mediante il riconoscimento del rimborso che ti spetta

tre

Avvocati esperti in diritti dell'aeronautica

Il nostro ufficio legale è composto da Avvocati esperti in diritto dell’areonautica e dei trasporti, che saranno al tuo fianco fino al riconoscimento del credito e per ogni richiesta potrai contattarcio via mail o telefono e in meno di 24h riceverai risposta

In circa 20 anni di attività abbiamo aiutato i nostri assistiti a recuperare più di 10 milioni di euro

DifesaConsumatori.com è un’iniziativa promossa da Istituto per la Difesa del Consumo, l’associazione di consumatori specializzata nella tutela dei diritti dei viaggiatori

Unisciti a migliaia di persone che sono già riuscite a recuperare i propri crediti

Cosa si intende per overbooking

Si intende per Overbooking l’emissione e la vendita da parte della compagnia aerea di un numero di biglietti superiore rispetto ai posti realmente disponibili a bordo del veivolo.

Statistche alla mano, è infatti dimostrato che spesso una rilevante percentuale di viaggiatori non si presenta all’imbarco, malgrado abbia regolarmente acquistato il proprio titolo di viaggio. Per evitare questo fenomeno e occupare sempre il maggior numero di posti disponibili, quindi, le compagnie aeree emettono biglietti in sovrannumero, così da massimizzare i propri profitti.

Tuttavia, le statistiche non sono infallibili e così capita spesso che i viaggiatori muniti di titolo di viaggio siano presenti alla partenza in una percentuale maggiore rispetto a quella preventivata dalla compagnia aerea, che, quindi, non potrà fare altro che negare l’imbarco a taluni di essi.
Succede, quindi, di presentarsi all’aeroporto, bagagli alla mano, e sentirsi dire che non c’è posto a bordo.

La Comunità Europea ha disciplinato il fenomeno mediante l’approvazione del Regolamento 261/2004 (entrato in vigore il 17/02/05), statuendo quali tutele debbano essere predisposte dalla compagnia aerea in favore dei passeggeri ai quali sia stato negato l’imbarco.

Il Regolamento 261/04 si applica:
– a tutti i voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto situato nel territorio dell’U.E. operati sia da compagnie aeree comunitarie che da compagnie aeree non comunitarie;
– a tutti i voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria.
Tutti i passeggeri in possesso di biglietti acquistati con una tariffa Frequent Flyer, o biglietti emessi nel quadro di altri programmi commerciali promossi dalle compagnie aeree o dagli operatori turistici con prenotazione confermata, possono tutelare i propri diritti ex Reg. (CE) n. 261/04.

Il Regolamento 261/04 non si applica: 
– ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’U.E. che siano operati da compagnie aeree non comunitarie. In analoghe circostanze le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Le tutele previste dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di overbooking (o negato imbarco), cancellazione del volo e ritardo prolungato del volo non si estendono ai quei passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator).

Il passeggero, per poter godere delle tutele prevista dal suddetto regolamento, deve essere in possesso di prenotazione del volo confermata e deve essersi presentato all’accettazione all’ora indicata per iscritto dal vettore aereo.


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I tuoi diritti in caso di overbooking

Le tutele previste dal Regolamento 261/04 consistono in:

1) ricerca di un volontario

In primo luogo, la compagnia aerea dovrà impegnarsi a cercare prima della partenza se vi siano dei passeggeri disposti a rinunciare volontariamente all’imbarco, cedendo il proprio titolo di viaggio, magari in cambio di benefici che saranno concordati (ad esempio, la compagnia potrebbe offrire la possibilità di viaggiare in una classe superiore, senza alcun sovrapprezzo, sul viaggio immediatamente successivo in arrivo presso la medesima destinazione).

2) Rimborso del costo del biglietto o altro volo
Qualora nessuno degli aventi diritto sia disposto a rinunciare volontariamente al proprio volo, il viaggiatore a cui sia stato negato l’imbarco avrà diritto a ricevere in alternativa:
– il rimborso del costo del biglietto (unitamente ad un eventuale volo di ritorno verso l’originario punto di partenza), qualora il volo sia diventato inutile (il rimborso deve essere effettuato entro il termine di sette giorni);
– l’imbarco su un volo in immediata partenza o in qualsiasi altro momento di gradimento del passeggero.

3) compensazione pecuniaria
Il passeggero ha diritto a ricevere una compensazione pecuniaria, la cui misura varia in base alla lunghezza della tratta di percorrenza del volo negato. In particolare:
a) per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km si avrà diritto ad una compensazione pecuniaria dieuro 250;
b) per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500km si avrà diritto ad una compensazione pecuniaria di euro 400;
c) per tutte le altre tratte si avrà diritto ad una compensazione pecuniaria di euro 600.

La compensazione pecuniaria potrà essere ridotta del 50% nel caso in cui la compagnia aerea metta a disposizione del passeggero un volo alternativo che gli consenta di giungere alla destinazione finale con un ritardo che non superi:
– le due ore nell’ipotesi a)
– le tre ore nell’ipotesi b)
– le quattro ore nell’ipotesi c).

4) assistenza
La compagnia aerea è, infine, tenuta a prestare al passeggero durante l’attesa tutta l’assistenza necessaria, cioè a fornire al passeggero a titolo gratuito: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; nel caso si rendano necessari uno o più pernottamenti, sistemazione in albergo e relativo trasporto; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Obbligo di informazione
In caso di Overbooking, compete alla compagnia aerea l’obbligo di consegnare ai passeggeri, ai quali sia stato negato l’imbarco, un modulo che illustri i loro diritti. Inoltre il vettore aereo deve fissare le regole che segue per l’imbarco dei passeggeri in caso di volo sovraprenotato e metterle a disposizione del pubblico presso le agenzie e presso i suoi banchi di accettazione.

Risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali
Oltre le tutele previste dalla legislazione comunitaria, l’overbooking rappresenta in ogni caso un illecito contrattuale, ovvero un inadempimento delle prestazioni che le parti avevano concordato. Da tale inadempimento possono discendere danni patrimoniali e non patrimoniali (da vacanza rovinata), che la compagnia aerea sarà tenuta a risarcire.

Responsabilità dei tour operator e delle agenzie di viaggio
Nel caso in cui il volo, per il quale al passeggero sia stato negato l’imbarco, rientri in un pacchetto turistico comprensivo di viaggio aereo e soggiorno presso la località di destinazione, il turista potrà rivolgere la propria richiesta di risarcimento anche direttamente al tour operator o all’agenzia di viaggio (in base all’attività svolta e agli obblighi assunti), che, per espressa previsione di legge, sono tenuti a rispondere anche delle inefficienze dei prestatori di servizio a cui si affidano.

A quanto può ammontare il tuo rimborso

L’entità del rimborso a cui puoi aver diritto varia in base al tratto di percorrenza del volo per il quale ti è stato negato l’imbarco, secondo tre precisi scaglioni di riferimento

Tratta di breve percorrenza

Per tratte fino a non più di 1.500 km hai diritto ad un rimborso pari a

Tratta di media percorrenza

Per tratte fino a non più di 3.500 km hai diritto ad un rimborso pari a

Tratta di lunga percorrenza

Per tratte superiori ai 3.500 km hai diritto ad un rimborso pari a

In quali casi non hai diritto al rimborso

Non sempre il passeggero ha diritto al rimborso per negato imbarco e in particolare non ne ha diritto nelle seguenti circostanze

Documentazione

La compagnia può legittimamente negare l’imbarco qualora i documenti o il passaporto del passeggero presentino delle irregolarità

Cessione del posto

Il passeggero rinuncia ad ogni altro diritto di rimborso se ha  ceduto volontariamente il proprio posto in cambio di vaucher o altri benefits 

Volo extra europeo

Per i voli interni alla comunità europea, le compagnie aeree extra comunitarie non sono tenute al pagamento del rimborso 

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