Il gestore di un impianto sciistico ha l’obbligo di porre e mantenere in sicurezza l’impianto di discesa e risalita, applicando tutte le misure idonee alla prevenzione dei rischi ed al contenimento dei pericoli (anche esterni) ai quali lo sciatore può andare incontro.
Sul punto si è pronunziata la IV Sez. Penale della Corte di Cassazione (Sent. 44796/15) che ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bolzano avverso il provvedimento di assoluzione emesso dal Giudice di Pace nei confronti dei proprietari di un impianto dove si era verificato un incidente.
Nel caso specifico un giovane saltando da un piccolo promontorio formatosi a bordo pista aveva investito una donna, intenta a scendere lungo il percorso, facendola cadere rovinosamente a terra e provocandole lesioni ed un ricovero di sei settimane.
Il ricorrente evidenzia la negligenza degli imputati nel non aver osservato l’obbligo di delimitare la pista al fine di proteggere gli sciatori da pericoli “atipici” quali quello che ha determinato l’incidente (invasione della pista da un lato).
Il giudice di primo grado aveva determinato l’assoluzione dei proprietari ritenendo responsabile, in via esclusiva, solamente il ragazzo per il suo imprudente modo di scendere a valle con gli sci.
La Corte di Cassazione ha invece ravvisato la “culpa in vigilando” dei gestori dell’impianto vista la negligenza nella segnalazione delle fonti di pericolo e, nel caso specifico, l’omessa segnalazione di pericolosità del passaggio impegnato dal ragazzo, poiché il pericolo da prevenire e contenere non è solo quello interno alla pista ma anche quello fisicamente esterno ma cui può andarsi incontro in caso di comportamento non consono di terze persone.