In estate e in tutti i periodo di maggiore affluenza turistica è quasi inevitabile che il congestionamento degli aeroporti procuri dei ritardi nelle partenze dei voli. Nella maggior parte dei casi si tratta di ritardi di qualche minuto, generalmente tollerabili senza troppi sacrifici. Il ritardo assume, invece, rilievo quando la partenza viene differita in modo sostanziale.
In questi casi, la compagnia aerea avrà in primo luogo il dovere di prestare ai viaggiatori in attesa la dovuta assistenza, ovvero:
– in caso di ritardo di almeno due ore di voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km;
– in caso di ritardo di almeno tre ore di voli intracomunitari superiori a 1.500 km e di voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km;
– in caso di ritardo di almeno quattro ore di voli internazionali superiori a 3.500 km.
L’assistenza deve consistere in:
– pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
– adeguata sistemazione e trasferimento in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
– due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
Nel caso in cui il ritardo sia di almeno cinque ore, a passeggero è data facoltà di rinunciare al volo ottenendo il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non utilizzata, senza applicazione di penali.
Contrariamente a quanto previsto in caso di overbooking e cancellazione di voli, il Regolamento Comunitario non prevede alcuna forma di compensazione pecuniaria per le ipotesi di ritardo prolungato.
L’equiparazione tra le diverse fattispecie è avvenuta ad opera di una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (Sent. 402/2009), secondo la quale è dovuta la compensazione pecuniaria in tutti i casi in cui il passeggero giunga a destinazione con un ritardo di oltre tre ore rispetto all’orario originariamente previsto.
La compensazione dovuta è, quindi, la stessa prevista per le ipotesi di negato imbarco, ovvero:
a) per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km si avrà diritto ad una compensazione pecuniaria dieuro 250;
b) per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500km si avrà diritto ad una compensazione pecuniaria di euro 400;
c) per tutte le altre tratte si avrà diritto ad una compensazione pecuniaria di euro 600.
Gli importi possono essere ridotti della metà nel caso in cui il ritardo non ecceda le quattro ore.
La compagnia aerea non è comunque tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria qualora dimostri che il ritardo sia imputabile a circostanze eccezionali di cui non può ritenersi responsabile.
Oltre alla compensazione può essere richiesto alla compagnia aerea il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito a causa del ritardo, purchè esso sia dimostrabile e documentabile. Secondo la Convenzione di Montreal (per i paesi che vi aderiscono) può essere richiesto alla compagnia aerea un risarcimento fino ad un massimo di circa 4.800 (ovvero 4.150 DSP,(diritti speciali di prelievo).