La sentenza oggetto di commento stabilisce che una vacanza andata male per colpa di un tour operator obbliga quest’ultimo a risarcire al turista il danno non patrimoniale.
Le novità in punto di motivazione illustrate dalla Sentenza del Tribunale di Matera del 23 settembre 2015 possono essere così riassunte:
a) Per consolidata giurisprudenza di Cassazione, in caso di inadempimento contrattuale, i danni non patrimoniali sarebbero risarcibili solo nell’ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona;
b) Tale assunto non appare condivisibile e dunque va superato poiché anche gli interessi non patrimoniali diversi dai diritti inviolabili (quali ad esempio il diritto di godersi una vacanza), devono avere una loro specifica tutela giuridica;
c) Pertanto, è preferibile ritenere che quando una delle parti si obblighi, per contratto, a soddisfare un interesse non patrimoniale della controparte, l’inadempimento faccia sempre sorgere a carico dell’inadempiente l’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale, con due soli limiti: che l’interesse non patrimoniale leso fosse desumibile dal contratto in sé considerato e non fosse al contrario un interesse solo indirettamente tutelabile dal contratto medesimo; la sentenza in esame, al riguardo, fa l’ipotesi delle ripercussioni della vacanza rovinata sulla vita di coppia, divenuta litigiosa: questo pregiudizio non sarebbe risarcibile perché l’interesse non patrimoniale dedotto ad oggetto del contratto di viaggio organizzato il godimento del relax, non la serenità della vita di coppia;
d) Inoltre, l’interesse non patrimoniale leso dall’inadempimento non può essere soddisfatto in altro modo dal creditore se non attraverso la stipula di quel contratto rimasto inadempiuto;
La sentenza oggetto di riflessione dunque puntualizza che la risarcibilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata è sempre e comunque risarcibile. La risarcibilità di tale danno infatti è espressamente prevista dall’art. 11 del Dlgs. 23 maggio 2011, n. 79 (il c.d. Codice del Turismo), il quale sotto la rubrica “danno da vacanza rovinata”, recita: “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta”.
Se dunque la “rovina di una vacanza” è uno dei casi previsti dalla legge in cui spetta il risarcimento anche del danno non patrimoniale, quest’ultimo non sarà limitato al caso di lesioni di diritti inviolabili della persona; con la conseguenza che non solo la lesione della salute o della libertà personale potrà essere risarcita, ma anche il mero disagio, a condizione che esso superi la soglia della normale tollerabilità e non si riduca ad una semplice “arrabbiatura”.