Nella compravendita può accadere che la merce consegnata presenti dei vizi, ovvero: a) delle imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, tali da renderla inidonea all’uso al quale essa è destinata, oppure da diminuirne il valore in modo apprezzabile;
b) la mancanza di qualità essenziali e sostanziali che esprimono la funzionalità, l’utilità o il pregio della cosa e che, senza pregiudicarne l’individualità, la consistenza o l’appartenenza al suo originario genere merceologico, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie piuttosto che un’altra;
può altresì capitare (caso ben più grave dei precedenti) che il venditore consegni “aliud pro alio” (una cosa per un’altra) qualora la merce consegnata sia completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso e rivelandosi assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente.
I termini per denunciare al compratore i vizi sono molto brevi: appena otto giorni dalla scoperta del vizio (a meno che il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del vizio oppure l’abbia occultato e in tal caso i termini sono quelli ordinari decennali); il compratore può quindi domandare, a sua scelta:
– la risoluzione del contratto;
– la riduzione del prezzo;
salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, se subìto.
Oltre al breve termine per la denuncia, l’azione giudiziale si prescrive nel termine di un anno, che decorre (in ogni caso e a differenza del termine per la denuncia) dalla consegna della cosa venduta.
Il codice civile pone a carico del venditore una presunzione di colpa che viene meno solo se lo stesso provi di avere ignorato incolpevolmente l’esistenza dei vizi.
Vista invece la gravità della consegna di “aliud pro alio”, i relativi termini di prescrizione e decadenza sono quelli ordinari stabiliti dal nostro codice civile.