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Volo cancellato

Per qualsiasi ragione può capitare che una compagnia decida di sopprimere un volo, ad esempio per assenza di un numero sufficiente di passeggeri, per ragioni eccezionali derivanti dall’indisponibilità del personale di bordo o di terra.

Quale che sia la causa della cancellazione, è evidente che a patirne le conseguenze saranno quei passeggeri che vedranno disattese le loro aspettative di viaggio. In loro favore intervengono le tutele disposte dalla legislazione comunitaria (Regolamento CE 261/04), che in particolare prevede, sia offerto al passeggero quanto segue:

1) il rimborso del costo del titolo di viaggio o, in alternativa, un diverso volo in immediata partenza o che parta in qualsiasi altro momento successivo di gradimento del turista;

2) assistenza durante l’attesa, mediante pasti e bevande o trasferimento e sistemazione in albergo quando siano necessari uno o più pernottamenti, oltre telefonate, fax, messaggi e email.

3) compensazione pecuniaria

Il passeggero ha diritto a ricevere una compensazione pecuniaria, la cui misura varia in base alla lunghezza della tratta di percorrenza del volo negato. In particolare:
a) euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km;
b) euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli inernazionali tra i 1.500 e i 3.500 km;
c) euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.

La compensazione pecuniaria potrà essere ridotta del 50% nel caso in cui la compagnia aerea metta a disposizione del passeggero un volo alternativo che gli consenta di giungere alla destinazione finale con un ritardo che non superi 
– le due ore nell’ipotesi a)
– le tre ore nell’ipotesi b)
– le quattro ore nell’ipotesi c).

La compagnia non è tenuta a corrispondere al turista la compensazione pecuniaria nei seguenti casi:
– quando risulti dimostrato che la cancellazione del volo sia dipesa da circostanze eccezionali (es. avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc.);
– il passeggero sia stato informato della cancellazione:
a) con almeno due settimane di preavviso;
b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non piu’ di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
c) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non piu’ di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Dalla cancellazione del volo possono ovviamente derivare ulteriori danni di natura patrimoniale e non patrimoniale di cui il viaggiatore avrà diritto a richiedere il risarcimento.

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